Sez. T, Sentenza n. 500 del 09/01/2025 (Rv. 673792-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Tassazione dei dividendi azionari - Rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e libertà di circolazione - Necessità - Artt. 14 e 15 TUIR - Rapporti - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
In tema di tassazione dei dividendi azionari, il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane, previsto dall'art. 14 TUIR, ove conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione del successivo art. 15 per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali, di cui agli artt. 18, 63 e 64 TFUE.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 18, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 63, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)