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Sez. T, Sentenza n. 500 del 09/01/2025 (Rv. 673792-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Tassazione dei dividendi azionari - Rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e libertà di circolazione - Necessità - Artt. 14 e 15 TUIR - Rapporti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673792-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI

In tema di tassazione dei dividendi azionari, il trattamento fiscale dei dividendi percepiti da società italiane, previsto dall'art. 14 TUIR, ove conduca ad un risultato fiscalmente più vantaggioso rispetto a quello riconosciuto dall'applicazione del successivo art. 15 per la tassazione dei dividendi percepiti da società stabilite all'estero, si pone in contrasto con i principi di non discriminazione e di libertà di circolazione dei capitali, di cui agli artt. 18, 63 e 64 TFUE.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 18, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 63, Tratt. Internaz. 26/10/2012 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)