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Sez. 5, Sentenza n. 10465 del 14/05/2014 (Rv. 630890 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Dividendi distribuiti da società con sede in altro Stato comunitario - Percettore - Richiesta di trattamento analogo a quello stabilito per i dividendi distribuiti da società con sede in Italia - Eventuali rimborsi - Oggetto - Termine di decadenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630890-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI

Il percettore di dividendi distribuiti da una società avente sede in altro Stato comunitario, che invochi il medesimo trattamento riconosciuto a chi percepisce dividendi distribuiti da una società con sede in Italia, può chiedere il rimborso dell'eventuale differenza tra l'importo della detrazione operata ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi) e la detrazione che avrebbe potuto operare ai sensi dell'art. 14, comma 5, del medesimo d.P.R., ove, per errore di diritto, non abbia detratto quest'ultima nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è maturato, dovendo, in tal caso, la richiesta di rimborso essere effettuata entro il termine di decadenza, decorrente dalla data del pagamento, contemplato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)