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Sez. 3 - , Sentenza n. 50428 del 26/09/2019 Ud. (dep. 13/12/2019) Rv. 277439 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale - Confisca dei terreni - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277439-01

EDILIZIA - IN GENERE

L'estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, maturata in data antecedente all'esercizio dell'azione penale, preclude al giudice l'accertamento, a fini di confisca, del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi. (Fattispecie in cui, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio anche per il reato di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione in quella di lottizzazione abusiva, poi dichiarata prescritta dal giudice dell'udienza preliminare che aveva comunque disposto la confisca delle opere realizzate e delle pertinenti aree).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)