Sez. 1, Sentenza n. 1617 del 25/06/1966 (Rv. 323210 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - TERMINI - DECORRENZA.*
Se la commissione centrale per le imposte dichiari inammissibile il ricorso, ad essa proposto, per una ragione qualsiasi diversa da quella della tardivita, il termine semestrale per l'Esercizio dell'Azione giudiziaria, di cui all'art. 146 della legge di registro, decorre dalla data di notificazione della decisione medesima. Detto termine decorre, invece, dalla data di notificazione della decisione della commissione provinciale nel caso che il ricorso alla commissione centrale sia tardivo e sia, conseguentemente, divenuta definitiva la decisione dell'organo di grado inferiore. *
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)