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Sez. T, Ordinanza n. 19817 del 15/06/2026 (Rv. 679340-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONI DELL'UFFICIO | Processo tributario - Appello - Deposito dell'atto notificato presso la segretaria della CTP - Necessità - Prova dell'adempimento - Oggetto.
Stato
decisa il 2026-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679340-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DEDUZIONI DELL'UFFICIO

Nel processo tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante può dimostrare di aver presentato copia dell'atto di appello presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis), depositando, al momento della costituzione in giudizio, ricevuta di detta segreteria attestante tale presentazione, senza che sia necessario il rinvenimento della copia (integrale o meno) dell'atto medesimo nel fascicolo d'ufficio di primo grado rimesso alla Corte di secondo grado.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)