Sez. 5 - , Ordinanza n. 24289 del 04/10/2018 (Rv. 650701 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Appello - Deposito dell'atto notificato presso la segretaria della CTP - Necessità - Prova dell'adempimento - Oggetto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario l'appellante può dimostrare di aver depositato copia dell'atto di appello presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza di primo grado, come previsto a pena di inammissibilità dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo applicabile "ratione temporis"), depositando, al momento della costituzione in giudizio, ricevuta di detta segreteria attestante tale presentazione, senza che sia necessario il rinvenimento della copia (integrale o meno) dell'atto medesimo nel fascicolo d'ufficio di primo grado rimesso alla Commissione tributaria regionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 bis CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)