Sez. 5, Ordinanza n. 14861 del 05/09/2012 (Rv. 623871 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione dell'avviso di accertamento - Perfezionamento - Consegna al destinatario - Prova - Necessità della produzione dell'avviso di ricevimento - Sussistenza - Conseguenza in caso di omessa produzione di tale atto - Illegittimità della cartella di pagamento basata sull'avviso non ritualmente notificato.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica dell'avviso di accertamento, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta conseguentementel'invalidità della notifica, e l'illegittimità della cartella di pagamento basata sull'avviso di accertamento, in quanto non preceduta dalla regolare notifica al contribuente dell'avviso predetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)