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Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010 (Rv. 613239 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento - Consegna al destinatario - Prova - Necessità della produzione dell'avviso di ricevimento - Sussistenza - Conseguenza in caso di omessa produzione di tale atto - Inesistenza della notificazione - Notifica del ricorso per cassazione a mezzo posta - Applicabilità di detto principio - Effetti - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2010-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613239-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)