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Sez. 5, Sentenza n. 14904 del 23/11/2001 (Rv. 550579 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquote agevolate - Diritto - Onere probatorio - Spettanza al contribuente - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550579-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE

In tema di I.V.A., le norme che prevedono aliquote agevolate, in quanto disposizioni speciali, sono di stretta applicazione. Ne consegue che, ove il contribuente deduca che una determinata operazione è soggetta ad aliquota agevolata (nella specie, l'aliquota del 2 per cento prevista per l'edilizia economica e popolare), è tenuto a fornire la dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della stessa, in mancanza della quale detta operazione è assoggettabile all'aliquota generale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)