Sez. 5, Sentenza n. 7124 del 09/05/2003 (Rv. 562826 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquote agevolate - Applicazione - Diritto - Onere probatorio - Contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie - Aliquota.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In materia di IVA, le norme che prevedono aliquote agevolate costituiscono un'eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono, in via generale, le aliquote ordinarie, sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali circostanze - le quali, pur non escludendola, riducono sul piano quantitativo la pretesa del fisco -, provare l'esistenza dei presupposti per la loro applicazione, e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua eccezione (principio affermato in tema di riconoscimento dell'aliquota agevolata per l'edilizia prevista dall'art. 8, primo comma, del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980, n. 891).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, Legge 30/12/1980 num. 687
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)