Sez. 6, Sentenza n. 1172 del 19/03/1997 Cc. (dep. 02/05/1997) Rv. 207472 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - DALL'ESTERO - ESECUZIONE | Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961 n. 215 - Richiesta di sequestro conservativo da parte dell'autorità elvetica - Eseguibilità nell'ambito dell' "ampia collaborazione" prevista dalla convenzione - Applicazione dell'art. 3 della convenzione relativo ai mezzi istruttori - Esclusione - Applicazione dell'art. 15 par. 4 - Richiesta diretta dell'autorità elvetica all'autorità giudiziaria italiana - Legittimità-.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - DALL'ESTERO - ESECUZIONE
L'esecuzione in Italia di un sequestro conservativo richiesto dall'autorità elvetica rientra tra le attività previste nel concetto di "ampia collaborazione" contemplato dall'art. 1 comma primo della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata e resa esecutiva con legge 23 febbraio 1961 n. 215 e può essere perciò eseguita su richiesta diretta dell'autorità giudiziaria elvetica a quella italiana ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4 della convenzione. Esso infatti non costituisce un mezzo di ricerca della prova, regolato con gli altri mezzi istruttori dall'art. 3 della convenzione, ma una misura cautelare.
Riferimenti normativi: Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 723, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 723, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 725, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)