Sez. 3, Sentenza n. 398 del 15/02/1972 (Rv. 356296 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONFIGURABILITA DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - CONTESTATA DICHIARAZIONE DEL TERZO - ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - CONFIGURABILITA DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Le contestazioni sorte, in Sede di espropriazione presso terzi, circa l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che non e inquadrabile in alcuna delle opposizioni previste dagli artt 615, 617 e 619 cod proc civ. tale giudizio non rientra pertanto tra le cause di opposizione all'esecuzione menzionate dall'art 92 dell' ordinamento giudiziario alle quali non e applicabile, a norma dell'art 3 della legge 14 luglio 1965, n 818, la sospensione dei termini scadenti nel periodo feriale. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)