Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 06/12/1974 (Rv. 372679 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - RELATIVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO - RELATIVO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE.*
La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n 742 non e applicabile al giudizio di accertamento incidentale dell'Obbligo del terzo, insorto nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi, in quanto la ratio dell'inapplicabilita di tale sospensione ai giudizi di opposizione all'esecuzione in genere prevista dall'art 3 della suddetta legge in relazione all'art 92 dell'ordinamento giudiziario, sussiste anche per il cennato giudizio di accertamento, dato che le contestazioni del terzo bloccano il procedimento esecutivo sino alla pronunzia della sentenza definitiva in modo piu incisivo delle stesse opposizioni di cui agli artt 615, 617 e 619 cod proc civ cui non consegue il diritto alla sospensione dell'esecuzione. (Conf 499'73, mass n 362507; contra 398'72, mass n 356296).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)