Sez. 3, Sentenza n. 14756 del 03/03/2004 Cc. (dep. 25/03/2004) Rv. 228531 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - Notifica al difensore di ufficio - Reiterazione dell'avviso al difensore nominato di fiducia - Necessità - Esclusione - Dichiarazione di nullità del decreto di citazione - Abnormità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI
È abnorme, in quanto comporta un'indebita regressione del procedimento, la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, derivante dalla nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato all'indagato ed al difensore di ufficio, perché non reiterato al difensore di fiducia successivamente nominato. L'art. 415 bis cod. proc. pen, infatti, non prevede una nuova notifica dell'avviso una volta espletate le indagini a seguito dell'interrogatorio dell'indagato, in quanto il contraddittorio risulta assicurato dal deposito della documentazione relativa alle nuove indagini, imposto dall'art. 416 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)