Sez. 1, Sentenza n. 10676 del 11/08/2000 (Rv. 539482 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Liquidazione - Sulla somma complessivamente rivalutata - Omessa impugnazione - Giudicato sul criterio di liquidazione - Sussistenza - Domanda in appello degli interessi successivi - Riliquidazione da parte del giudice d'appello anche degli interessi precedenti - Inammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI
In base ai principi sul giudicato interno, qualora il giudice di primo grado abbia previsto, in relazione ad un credito pecuniario, il computo degli interessi sul capitale definitivamente (e non anno per anno) rivalutato, il giudice d'appello, ove tale questione non abbia formato oggetto di gravame, provvedendo sulla domanda degli interessi maturati successivamente e di risarcimento del danno sofferto dopo la prima sentenza, non può riliquidare gli interessi per il periodo anteriore seguendo un criterio diverso, ma deve limitarsi ad applicare il criterio di liquidazione, ritenuto corretto, degli interessi sul capitale maturato anno per anno, solo con riferimento al periodo successivo al deposito della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)