Sez. L, Sentenza n. 10555 del 09/12/1994 (Rv. 489109 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Censura di una soltanto delle due o più ragioni della sentenza impugnata - Inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di interesse - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata. (Principio affermato in fattispecie nella quale, avendo l'impugnata sentenza fondato il riconoscimento della qualifica di capo ufficio, ai sensi del C.C.N.L. assicurativi 1 luglio 1975, sia sul criterio della comparazione intersoggettiva sia su quello dei rapporti con il diretto superiore, e cioè con il funzionario, era stato dalla ricorrente censurato, con la contestazione dell'esistenza di un principio di parità di trattamento anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 1989, solo il primo di detti criteri).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)