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Sez. L, Sentenza n. 641 del 26/01/1988 (Rv. 457092 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - FONDAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN PIÙ RAGIONI AUTONOME E DISTINTE - OMESSA CENSURA DI UNA DI TALI RAGIONI - INAMMISSIBILITÀ DEL MOTIVO DI RICORSO RELATIVO ALLE ALTRE PER DIFETTO D'INTERESSE - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A RICORSO IN TEMA DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE E NON ANCHE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA SUL PUNTO.*
Stato
decisa il 1988-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457092-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - FONDAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN PIÙ RAGIONI AUTONOME E DISTINTE - OMESSA CENSURA DI UNA DI TALI RAGIONI - INAMMISSIBILITÀ DEL MOTIVO DI RICORSO RELATIVO ALLE ALTRE PER DIFETTO D'INTERESSE - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVE A RICORSO IN TEMA DI ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE E NON ANCHE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA SUL PUNTO.*

Quando la statuizione impugnata sia fondata su più ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sia giuridicamente e logicamente idonea a sorreggere la pronuncia, l'omessa censura di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto d'interesse, il motivo di ricorso per Cassazione relativo alle altre, in quanto la sua eventuale fondatezza non potrebbe mai condurre all'annullamento della sentenza, essendo divenuta definitiva la motivazione autonoma non impugnata. (principio affermato in fattispecie nella quale la statuizione del giudice del merito, che aveva ritenuto computabili, ai fini della Determinazione del compenso per lavoro straordinario, l'indennità speciale prevista dall'accordo aziendale del 1975 ed il cosiddetto elemento distinto della retribuzione di cui all'art. 14 del cod. civ. n. 1 per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976, era stata dall'azienda censurata solo con riguardo alla ragione riferentesi all'esistenza di un inderogabile principio generale di onnicomprensività della retribuzione, mentre non era stata criticata l'autonoma ratio decidendi costituita dall'interpretazione della disciplina collettiva). (Conf 3/83, mass n 424798).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)