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Sez. 5, Sentenza n. 7080 del 05/04/1978 Ud. (dep. 07/06/1978) Rv. 139261 - 01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - BANCAROTTA SEMPLICE PER OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - MANCATA PROVA DEL DANNO DERIVANTE DAL FATTO DI BANCAROTTA - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1978-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139261-01

REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - BANCAROTTA SEMPLICE PER OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - MANCATA PROVA DEL DANNO DERIVANTE DAL FATTO DI BANCAROTTA - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

Ai fini dell'applicabilita dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita (art 219 legge fallimentare) al reato di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta di libri e scritture, poiche si deve considerare l'entita del danno in concreto, occorre che di questo sia in qualche modo dimostrata l'esistenza. Nell'incertezza circa la sussistenza di un effettivo nocumento, che tragga origine dalla constatata omissione di libri e scritture contabili, deve ritenersi che danno non vi sia stato agli effetti penali, per cui il beneficio va riconosciuto in applicazione del comune principio in dubio pro reo. (nel caso di specie il giudice di merito aveva negato l'attenuante in esame "sia perche non si era potuto accertare in quale misura l'omissione dei libri e scritture contabili avesse influito direttamente sulla formazione del passivo fallimentare, sia perche l'ammontare di questo passivo non consentiva di parlare di speciale tenuita del danno". La Cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto entrambe le ragioni inaccettabili come giustificazione del diniego dell'attenuante in discorso). Per l'applicabilita dell'attenuante qualora non sia dimostrato il danno, V mass n 134844. Per il riferimento al danno come pregiudizio derivante dal comportamento dell'agente e non come semplice passivo fallimentare, V mass n 132721.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)