Sez. 1, Sentenza n. 5818 del 16/12/2003 Cc. (dep. 12/02/2004) Rv. 229998 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Persona affetta da AIDS o da grave immunodeficienza - Carattere irrituale della relativa documentazione - Motivazione sulle ragioni che inducono il giudice a non applicare la detenzione domiciliare - Necessità - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di esecuzione della pena nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, accertata ai sensi del secondo comma dell'art. 286-bis cod proc. pen., l'obbligo di sospensione o di applicazione della detenzione domiciliare si determina per il giudice solo quando le patologie sono documentate secondo le procedure stabilite dalla legge e dai pertinenti decreti ministeriali. Nondimeno, nei casi in cui dette patologie risultino provate mediante una documentazione incompleta od irrituale, poiché la legge riconosce al giudice la possibilità di applicare anche d'ufficio la detenzione domiciliare, è comunque necessario che la diversa opzione di disporre l'esecuzione della pena in sede carceraria sia specificamente motivata, di guisa che l'assenza di indicazioni in proposito è sanzionata, a norma dell'art. 125 comma terzo cod. proc. pen., con previsione di nullità del relativo provvedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286 bis com. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)