Sez. 1, Sentenza n. 25691 del 20/05/2004 Cc. (dep. 08/06/2004) Rv. 228144 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Detenzione domiciliare - Concessione di ufficio nei casi di rinvio dell'esecuzione della pena - Possibilità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La concessione al condannato della misura alternativa della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) è consentita "ex officio" in tutti i casi di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, senza che sia necessario un giudizio di prevalenza del differimento sulla misura alternativa, ma a condizione che sia compiuta una idonea valutazione della compatibilità della misura stessa con la condizione legittimante il rinvio rappresentata dal condannato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)