Sez. 2, Sentenza n. 2162 del 03/08/1966 (Rv. 324223 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PARTE COSTITUITA RIMASTA PRIVA DI PROCURATORE IN SEGUITO ALLA MORTE DI QUESTI - ECCEPIBILITA CON L'ATTO DI APPELLO DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PARTE COSTITUITA RIMASTA PRIVA DI PROCURATORE IN SEGUITO ALLA MORTE DI QUESTI - ECCEPIBILITA CON L'ATTO DI APPELLO DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO - CONDIZIONI.*
La parte costituita, rimasta priva di procuratore in seguito alla morte di questi - qualora il procedimento sia proseguito de facto dopo l'evento interruttivo, senza che sia intervenuto un tempestivo atto di riassunzione nei suoi confronti o che essa si sia costituita con un nuovo procuratore- puo eccepire l'Estinzione del processo con l'atto di impugnazione, ma, perche il giudice di appello possa dichiararla, e necessario che il gravame sia proposto nei termini di legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)