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Sez. 3, Sentenza n. 10112 del 30/04/2009 (Rv. 608200 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE | Eventi di cui all'art. 301 cod. proc. civ. - Avveramento prima della chiusura della discussione - Pronuncia della sentenza - Conseguenze - Art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di cancellazione del difensore dall'albo per motivi disciplinari.
Stato
decisa il 2009-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608200-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE

In tema di interruzione del processo, qualora il giudice abbia pronunciato sentenza nonostante l'avverarsi, prima della chiusura della discussione, di uno degli eventi che, ai sensi dell'art. 301 cod. proc. civ., comportano l'interruzione automatica del processo - nella specie, la cancellazione del difensore dall'albo per motivi disciplinari -, non trova applicazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la disposizione di cui all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo la fattispecie assimilabile al caso in cui la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di una parte rimasta involontariamente contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)