Sez. U - , Ordinanza n. 3099 del 02/02/2022 (Rv. 663839 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della l. n. 241 del 1990 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In ordine alla domanda di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della l. n. 241 del 1990, proposta nei confronti della P.A. per non avere concluso nel termine di legge il procedimento amministrativo, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. a), n. 1, c.p.a., vertendo la controversia in materia di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)