Sez. U, Ordinanza n. 22363 del 03/08/2025 (Rv. 675747-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, e indennizzo ex art. 2-bis, comma 2, l. n. 241 del 1990 - Rispettivi presupposti.
RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Il danno ingiusto da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo, risarcibile ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 241 del 1990, è configurabile solo nel caso in cui sia stato adottato in ritardo (o avrebbe dovuto esserlo, secondo un giudizio prognostico) un provvedimento favorevole all'interessato, e sempre che ne venga fornita la prova; mentre, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo da mero ritardo di cui al comma 2 della medesima disposizione, occorre il ricorso alla procedura di cui all'art. 28, comma 2, d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 98 del 2013), che prevede la necessaria attivazione del potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis com. 1, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 28 com. 2, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)