Sez. 4, Sentenza n. 49221 del 30/11/2012 Ud. (dep. 18/12/2012) Rv. 253971 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Ipotesi di cui al comma secondo bis dell'art. 186 codice della strada - Revoca della patente - Natura di sanzione amministrativa accessoria - Conseguenze - Applicabilità di diritto a seguito di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. - Configurabilità - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE
La revoca della patente di guida, prevista dall'art. 186, comma secondo bis del codice strada, è una sanzione amministrativa accessoria che consegue di diritto ad ogni sentenza di condanna anche se emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., prescindendosi, in quest'ultimo caso, dalla necessità di un'esplicita pattuizione sul punto fra le parti. (In applicazione del principio, la Corte, non avendovi provveduto il giudice di merito, ha applicato direttamente la sanzione amministrativa in questione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)