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Sez. 4, Sentenza n. 8022 del 28/01/2014 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 258622 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE | Guida in stato di ebbrezza - Ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo bis, C.d.S. - Revoca della patente - Sanzione amministrativa accessoria - Applicazione obbligatoria - Sentenza di patteggiamento - Omessa applicazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258622-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - IN GENERE

Alla revoca della patente di guida, in caso di omissione da parte del giudice di merito, può provvedere direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente anche nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento, indipendentemente dall'accordo intercorso tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto direttamente la sanzione amministrativa in questione, annullando la sentenza di patteggiamento impugnata nella parte in cui il giudice di merito, erroneamente, aveva disposto la sospensione della patente di guida).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)