Sez. 1, Sentenza n. 12783 del 23/11/1995 Ud. (dep. 29/12/1995) Rv. 203142 - 01
Reati militari - Reati contro il servizio militare - Diserzione | Diserzione propria e diserzione impropria - Differenze - Fattispecie.
Reati militari - Reati contro il servizio militare - Diserzione
L'art. 148 cod. pen. militare pace descrive due tipi di diserzione che hanno in comune il rifiuto del servizio alle armi, ma si distinguono in diserzione propria (comma primo) e diserzione impropria (comma secondo) sotto il profilo della condotta: l'assenza arbitraria del militare dal servizio alle armi per cinque giorni consecutivi - costituente l'elemento materiale comune ad entrambe le ipotesi di reato - dipende, nell'ipotesi propria della diserzione, dall'allontanamento dal servizio senza autorizzazione e, in quella impropria, dalla mancata presentazione al servizio senza giusto motivo da parte del militare legittimamente assente. Perché, quindi, possa realizzarsi la prima ipotesi è necessario che il militare si trovi in servizio al momento del suo allontanamento non autorizzato, sicché, nel caso in cui egli sia stato legittimamente assente, in tanto può configurarsi il suo allontanamento arbitrario dal servizio, in quanto egli abbia riassunto il servizio, anche per un tempo breve, purché apprezzabile. (Fattispecie di diserzione impropria, nella quale il militare, già in licenza per malattia, si era presentato al reparto di appartenenza un giorno prima della scadenza della licenza, lamentando la mancata guarigione e ottenendo dall'ospedale civile, al quale era stato inviato per una visita, la prosecuzione della licenza stessa. Con riferimento a tale certificazione medica, la S.C. ha ritenuto non configurabile alcuna ipotesi di reato nella mancata ripresentazione del militare al reparto, alla scadenza della originaria licenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)