Sez. 2, Sentenza n. 977 del 11/05/1967 (Rv. 327240 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - IMMODIFICABILITA - RILEVANZA IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLA FASE DEL GIUDIZIO - SENTENZA NON DEFINITIVA E SENTENZA DEFINITIVA EMESSE DA COLLEGI DIVERSAMENTE COMPOSTI - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - IMMODIFICABILITA - RILEVANZA IN RELAZIONE AD OGNI SINGOLA FASE DEL GIUDIZIO - SENTENZA NON DEFINITIVA E SENTENZA DEFINITIVA EMESSE DA COLLEGI DIVERSAMENTE COMPOSTI - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Il principio dell'immodificabilita del collegio giudicante trova attuazione dal momento in cui ha inizio la discussione della causa, sicche soltanto la successiva diversa composizione dell'organo decidente puo dar luogo a nullita della sentenza per illegittima Costituzione del giudice, ma, se il giudizio, in seguito all'emanazione di un provvedimento collegiale non definitivo, si scinde in due fasi, l-immutabilita del collegio va considerata per ogni singola fase, con riguardo al momento dell'inizio della discussione. Pertanto, le diversita di composizione del collegi, i quali abbiano, rispettivamente, emessa la sentenza non definitiva e quella definitiva, e del tutto irrilevante e non puo essere dedotta come causa di nullita della pronuncia successivamente intervenuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)