Sez. 1, Sentenza n. 3822 del 22/08/1977 (Rv. 387489 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - IMMODIFICABILITA - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - IMMODIFICABILITA - LIMITI.*
Il principio generale dell'immodificabilita del collegio giudicante civile trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione della causa e quindi solo la diversa composizione dell'organo decidente dopo l'inizio della discussione e causa di nullita della sentenza per illegittima Costituzione del giudice, mentre, se le vicende del giudizio comportino la sua decisione in fasi diverse (per effetto, ad esempio, dell'emanazione di provvedimenti collegiali non definitivi), l'immutabilita del collegio deve essere considerata con riferimento ad ogni singola fase, avendo sempre riguardo all'inizio della discussione ai sensi degli artt 275 cod proc civ e 117 disp att cod proc civ; detta immutabilita, poi, deve escludersi quando ai collegi diversamente composti corrispondano fasi diverse del giudizio, come quella istruttoria e quella decisoria. (V 496/71, mass n 350145; (V 977/67, mass n 327240).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 114, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)