Sez. 1, Sentenza n. 1362 del 12/05/1971 (Rv. 351599 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - TERMINI PER RICORRERE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE- PROVINCIALI - SEZIONE VALUTAZIONE - DECISIONE IN GRADO DI APPELLO - CARATTERE DEFINITIVO - MEZZI D'IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA AGO - DECISIONE SU QUESTIONE DI DIRITTO - RECLAMO PROPOSTO ALLA SEZIONE DI DIRITTO - INAMMISSIBILITA - TERMINE PER RICORRERE ALL'AGO - DECORRENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - TERMINI PER RICORRERE - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE- PROVINCIALI - SEZIONE VALUTAZIONE - DECISIONE IN GRADO DI APPELLO - CARATTERE DEFINITIVO - MEZZI D'IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA AGO - DECISIONE SU QUESTIONE DI DIRITTO - RECLAMO PROPOSTO ALLA SEZIONE DI DIRITTO - INAMMISSIBILITA - TERMINE PER RICORRERE ALL'AGO - DECORRENZA.*
Contro la decisione pronunciata dalla commissione provinciale delle imposte, Sezione valutazione, su una questione di diritto non e ammessa impugnazione alla commissione provinciale delle imposte, Sezione speciale per le questioni di diritto. La legge dichiara espressamente 'definitivè le pronunzie emesse in grado di appello dalla commissione provinciale delle imposte, Sezione valutazione, consentendone l'impugnativa dinanzi all'autorita giudiziaria entro sei mesi dalla notifica, oltre che direttamente in Cassazione ex art 111 della Costituzione per violazione di legge. Ne deriva che, qualora contro una decisione della commissione provinciale delle imposte, Sezione valutazione, venga, per errore, proposto ricorso alla commissione provinciale, Sezione di diritto, il reclamo e inammissibile ed il termine per l'impugnativa dinanzi all'autorita giudiziaria decorre dalla notificazione della decisione medesima. (V 471'70, mass n 345477).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 93, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 39, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 94, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)