Sez. U, Sentenza n. 471 del 27/02/1970 (Rv. 345477 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI - DECISIONI IN GRADO D'APPELLO - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI - DECISIONI IN GRADO D'APPELLO - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE IN MATERIA DI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - RICORSO ALLA COMMISSIONE CENTRALE - INAMMISSIBILITA.*
La decisioni emesse in grado di appello dalle commissioni provinciali per le imposte, concernenti la Determinazione del valore imponibile in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, non sono impugnabili dinanzi alla commissione centrale, trattandosi di decisioni che nell'ambito del processo tributario hanno carattere definitivo. Contro di esse e ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge, a norma dell'art 111 della Costituzione, salva l'Azione davanti all'autorita giudiziaria ordinaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore, ai sensi dell'art 29 terzo comma, del RDL 7 agosto 1936, n 1639, convertito nella legge 7 giugno n 1016. (Conf 2184-67, massima n 329343 211-67, massima n 325962).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)