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Sez. U - , Sentenza n. 11550 del 08/04/2022 (Rv. 664424 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA | Verbale di accertamento di infrazione al codice della strada - Notificazione - Nullità - Sanatoria - Presupposti - Proposizione di tempestiva e rituale opposizione - Necessità - Opposizione tardiva - Conseguenze. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2022-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664424-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA

La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione - soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.

Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 204 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)