Sez. 1, Sentenza n. 16822 del 21/07/2006 (Rv. 591427 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione - Sanatoria - Tempestiva opposizione - Configurabilità - Fondamento - Conoscenza in concreto dell'atto - Irrilevanza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che l'art. 18, quarto comma, della stessa legge, disponendo che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14, il quale, al quarto comma, richiama le modalità previste dal codice di procedura civile, rende applicabile l'art. 160 dello stesso, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità, restando ininfluente, ai fini della sanatoria, la conoscenza in concreto, giacché la notificazione è preordinata alla conoscenza presunta. (Nella specie, in cui la notifica era stata eseguita ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario ed a persona legata a questo da rapporti di stretta parentela, pur in presenza di un domicilio eletto nell'indicata residenza per il procedimento in cui la notifica doveva aver luogo, la Corte ha ravvisato un caso di nullità della notifica, ed ha quindi applicato il suddetto principio, e non di inesistenza della stessa).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)