Sez. 1, Sentenza n. 5983 del 13/10/1986 (Rv. 448332 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VIZIO - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - ATTI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE - PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VIZIO - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO.*
Con riguardo ad un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, e per il quale, ancorché in via facoltativa e su iniziativa dell'organo deputato alla stipulazione, sia stato chiesto ed ottenuto il parere favorevole del consiglio di amministrazione (nella specie, trattandosi del conferimento d'incarico professionale da parte dell'ANAS, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 febbraio 1961 n. 59), il vizio di tale parere, derivante dal fatto che la relativa deliberazione sia stata presa senza l'astensione di un componente del consiglio, nonostante la ricorrenza di una situazione d'incompatibilità riconducibile fra quelle contemplate dall'art. 51 cod. proc. civ., si traduce nell'illegittimità del parere stesso e determina l'annullabilità, su istanza dell'amministrazione, del suddetto contratto, trovando questo un antecedente logico-giuridico in quell'atto viziato. (Conf 5712/85, mass n 442903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge 07/02/1961 num. 59 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)