Sez. 5 - , Sentenza n. 24385 del 30/11/2016 (Rv. 641733 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Registro dei beni ammortizzabili - Annotazione delle quote di ammortamento dei beni strumentali - Funzione - Adempimento di natura sostanziale - Conseguenze - Mancata o tardiva istituzione del registro – Deducibilità dei relativi costi dal reddito d'impresa - Esclusione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la previa annotazione delle quote di ammortamento dei beni strumentali nel registro dei cespiti ammortizzabili, ex art. 16 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo utilizzabile “ratione temporis”, è funzionale ad evitare prassi elusive e distorte, e configura, quindi, un obbligo relativo alla contabilità di natura sostanziale, il cui inadempimento ostacola le attività di accertamento, sicché l’omessa o tardiva istituzione di tale registro preclude la deduzione dei relativi costi, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973, sebbene il contribuente li abbia inclusi tra le componenti negative del reddito d'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)