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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23457 del 06/10/2017 (Rv. 646309 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Spese e componenti negativi - Deducibilità - Condizioni - Necessaria iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite - Esclusione - Desumibilità dalle scritture contabili - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646309-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell'art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 90 del 1990 (conv., con modif., dalla l. n. 165 del 1990), avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l'art. 75 (ora 109, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese e i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito valore di prova, ai fini della compressione dei ricavi, alla comunicazione IVA, non potendo essa considerarsi scrittura contabile sistematica, a differenza di quelle obbligatorie per legge).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2 com. 6, Legge 26/06/1990 num. 165 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)