Sez. 1, Sentenza n. 1025 del 12/04/1974 (Rv. 368972 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - LEGGE N 898 DEL 1970 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - LEGGE N 898 DEL 1970 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata, in relazione all'art 3 della Costituzione, la questione di legittimita costituzionale della legge 1 dicembre 1970, n 898. (la questione era stata sollevata sotto il profilo del trattamento giuridico asseritamente sperequato che la legge opererebbe, in Mancanza di mutuo consenso allo scioglimento, facendo dipendere quest'ultimo dalla mera volonta del coniuge che decide di separarsi e chiede la pronunzia di divorzio, mentre all'altro coniuge che intende far valere l'interesse proprio o del nucleo familiare a mantenere in vita il matrimonio la legge non appresterebbe altra tutela che quella di elevare il termine di durata della separazione condizionante la domanda di divorzio).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)