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Sez. 1, Sentenza n. 1757 del 18/05/1976 (Rv. 380529 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1976-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380529-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La legge n 898 del 1970, manifestamente non contrasta col principio d'eguaglianza dei cittadini, di cui all'art 3 cost, sotto il profilo che, bastando una separazione di fatto protratta e non consensuale per la dichiarazione di divorzio, l'un coniuge sarebbe soggetto, nella Determinazione del suo status personale, all'iniziativa dell'altro, poiche il principio d'eguaglianza deve ritenersi violato quando a persone versanti nella medesima situazione vengano attribuiti poteri diversi e non quando, essendo attribuiti ai coniugi gli stessi poteri, in concreto uno di essi possa subire un'iniziativa processuale dell'altro. (Conf 1025/74, mass n 368972).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)