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Sez. 1, Sentenza n. 11489 del 02/04/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174060 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI - ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174060-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI - ELIMINAZIONE DELLE CONSEGUENZE DANNOSE O PERICOLOSE DEL REATO - FATTISPECIE.*

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi, diversi da quelli specificamente indicati, che richiedono un intervento di tipo riparatorio da parte del condannato rivolto ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. (nella specie la sospensione era stata subordinata allo sgombero di rottami di ferro dalla pubblica strada). (V mass n 173127; (V mass n 167010).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)