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Sez. 3, Sentenza n. 5590 del 04/04/1986 Ud. (dep. 16/06/1986) Rv. 173127 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ED OBBLIGHI - LIMITE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173127-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ED OBBLIGHI - LIMITE - RAGIONE.*

Il principio di legalità e quello di tassatività escludono che la sospensione condizionale della pena possa essere sottoposta ad obblighi diversi da quelli previsti nell'art. 165 cod. pen., che consistono: nelle restituzioni, nel pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o di provvisionale, nella pubblicazione della sentenza, nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)