Sez. 3, Sentenza n. 5590 del 04/04/1986 Ud. (dep. 16/06/1986) Rv. 173127 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ED OBBLIGHI - LIMITE - RAGIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ED OBBLIGHI - LIMITE - RAGIONE.*
Il principio di legalità e quello di tassatività escludono che la sospensione condizionale della pena possa essere sottoposta ad obblighi diversi da quelli previsti nell'art. 165 cod. pen., che consistono: nelle restituzioni, nel pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o di provvisionale, nella pubblicazione della sentenza, nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)