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Sez. 2, Sentenza n. 3427 del 18/11/1972 (Rv. 361287 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - GIUDIZIO CON PLURALITA DI DOMANDE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO LIMITATAMENTE AD ALCUNE DELLE DOMANDE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDIZIO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO A QUESTE ULTIME.*
Stato
decisa il 1972-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361287-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - GIUDIZIO CON PLURALITA DI DOMANDE - AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DELL'AGO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO LIMITATAMENTE AD ALCUNE DELLE DOMANDE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDIZIO CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO A QUESTE ULTIME.*

Nei procedimenti con pluralita di domande, il giudice di appello, che, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che il giudice ordinario ha la giurisdizione negata dal primo giudice soltanto in ordine ad alcune delle domande, deve rimettere le parti davanti al primo giudice soltanto per la decisione sulle domande per le quali questi aveva negato la giurisdizione, ritenendo, invece, la causa per le altre domande, per le quali e possibile l'attuazione del doppio grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)