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Sez. U, Sentenza n. 828 del 26/02/1977 (Rv. 384443 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - TASSATIVITA DELLE IPOTESI - CONSEGUENZE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE SU DOMANDA PRINCIPALE DICHIARATO DAL PRIMO GIUDICE ED OMISSIONE DI PRONUNCIA SU DOMANDA COLLEGATA - GIURISDIZIONE RITENUTA DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RIMESSIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO PER LA SOLA CONTROVERSIA SULLA DOMANDA PRINCIPALE - OBBLIGO DEL COLLEGIO.*
Stato
decisa il 1977-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384443-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE - TASSATIVITA DELLE IPOTESI - CONSEGUENZE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE SU DOMANDA PRINCIPALE DICHIARATO DAL PRIMO GIUDICE ED OMISSIONE DI PRONUNCIA SU DOMANDA COLLEGATA - GIURISDIZIONE RITENUTA DAL GIUDICE DI SECONDO GRADO - RIMESSIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO PER LA SOLA CONTROVERSIA SULLA DOMANDA PRINCIPALE - OBBLIGO DEL COLLEGIO.*

Dal carattere tassativo delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, previste dagli artt 353 e 354 cod proc civ, consegue che, in un procedimento con pluralita di domande, la rimessione puo operare solo limitatamente a quella od a quelle domande rispetto alle quali sussista una di dette ipotesi. Pertanto, ove il giudice di primo grado, declinando la propria giurisdizione su domanda principale, abbia omesso di provvedere su domanda collegata (nella specie, domanda di rivalsa di un convenuto contro altri convenuti), ritenendola assorbita, il giudice di secondo grado, che ritenga sussistere quella giurisdizione, deve rimettere la causa in primo grado con riguardo alla sola domanda principale, trattenendola con riguardo alla domanda connessa. (V 3427/72, mass n 361287; (V 1174/68, mass n 332671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)