Sez. 1, Sentenza n. 14790 del 19/07/2016 (Rv. 640707 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza in favore di altro magistrato dello stesso tribunale - Illegittimità - Pronuncia, da parte dello stesso giudice, di estinzione del giudizio per mancata riassunzione - Abnormità - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
La ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio; ove, peraltro, il giudice adito abbia comunque disposto per la riassunzione del giudizio innanzi ad altro magistrato del medesimo ufficio, il provvedimento, pur illegittimo, comporta che egli si sia spogliato di ogni potere decisorio, sicché è radicalmente nulla ed abnorme la successiva declaratoria di estinzione del giudizio (e, nella specie, di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto) per mancata riassunzione, spettando ogni valutazione sulla tempestività e sui requisiti di forma e contenuto dell'attività processuale posta in essere ed astrattamente riconducibile al modello della riassunzione solo al giudice "ad quem".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)