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Sez. 1, Sentenza n. 11498 del 12/05/2010 (Rv. 612832 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Idoneità e tempestività - Verifica - Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad quem".
Stato
decisa il 2010-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612832-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)