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Sez. L, Sentenza n. 5342 del 13/04/2002 (Rv. 553712 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico - Privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - Precedente provvedimento dell'amministrazione postale di riconoscimento della dipendenza di un'infermità da causa di servizio - Giudizio definitivo della commissione medica ospedaliera - Possibilità per l'Ente poste di disattendere il provvedimento invocato dal lavoratore per conseguire il rimborso di ulteriori spese di cura - Ammissibilità - Contestazione in giudizio della ritenuta insussistenza della dipendenza da causa di servizio - Accertamento da parte del giudice con pienezza di poteri.
Stato
decisa il 2002-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553712-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

A seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e della relativa privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti, il provvedimento con cui precedentemente l'amministrazione postale abbia riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di un'infermità, benché basato su un giudizio della commissione medica ospedaliera qualificato come definitivo dall'art. 5 - bis del D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, può essere disatteso - senza necessità di un previo annullamento o ritiro del precedente provvedimento - dal datore di lavoro, ormai operante nella posizione di un datore di lavoro privato, quando il provvedimento sia invocato dal lavoratore per conseguire il rimborso di ulteriori spese di cura, se il datore di lavoro ritenga che la dipendenza da causa di servizio sia effettivamente insussistente e, in caso di contestazione in giudizio relativamente a tale questione, il giudice del lavoro deve procedere al relativo accertamento con pienezza di poteri.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/09/1987 num. 387 art. 5 bis CORTE COST., Legge 20/11/1987 num. 472 art. 5 bis, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)