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Sez. U, Sentenza n. 12711 del 18/12/1998 (Rv. 521796 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - Trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico - Controversie relative al rapporto di lavoro - Devoluzione al giudice ordinario - Sussistenza - Normativa prevedente l'applicazione ai dipendenti dell'ente dei trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro ex art. 6 sesto comma del cit. D.L. 487 - Conseguenze - Persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Successiva trasformazione in società per azioni - Irrilevanza - Art. 1 D.L. n. 269/1994 - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521796-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, privatizzato a seguito della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria come stabilito dall'art. 6, secondo comma del cit. D.L. n. 487, senza che sul così operato riparto di giurisdizione abbia incidenza, nel senso del persistere della giurisdizione amministrativa collegata alla precedente natura del rapporto, la disposizione del sesto comma del cit. art. 6 del D.L. n. 487, secondo la quale ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, trattandosi di un assetto transitorio della normativa sostanziale che non esclude la natura privatistica del rapporto. Nè, stante la già intervenuta privatizzazione dei rapporti di lavoro, rileva l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi ex art. 1 D.L. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996 n. 662), in relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. 6 maggio 1994 n. 432 come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994 n. 432 (che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in entri pubblici economici o in società di diritto privato, prevede la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione), poiché lo stesso detta una disciplina transitoria per le sole trasformazioni future. (Con riferimento alla fattispecie, e in relazione alla attuale portata del principio della "perpetuatio iurisdictionis" ex art. 5 cod. proc. civ., la S.C. ha escluso la rilevanza della ulteriore trasformazione anche perché la controversia era stata introdotta precedentemente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)