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Sez. 2, Sentenza n. 531 del 12/03/1964 (Rv. 300696 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - DIRITTO AD IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - VALIDA RINUNCIA.*
Stato
decisa il 1964-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300696-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - DIRITTO AD IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - VALIDA RINUNCIA.*

Se il lavoratore, pur essendo consapevole dell'inefficacia del licenziamento intimatogli, vi presti acquiescenza, accettando la liquidazione offertagli e gli emolumenti spettantigli, compie con tale comportamento una valida rinuncia al diritto d'impugnare il licenziamento stesso, con la conseguente definitiva ed irretrattabile restrizione del rapporto di lavoro. (Conf. 718-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)