Sez. 2, Sentenza n. 531 del 12/03/1964 (Rv. 300696 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - DIRITTO AD IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - VALIDA RINUNCIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE - ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE - DIRITTO AD IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO - VALIDA RINUNCIA.*
Se il lavoratore, pur essendo consapevole dell'inefficacia del licenziamento intimatogli, vi presti acquiescenza, accettando la liquidazione offertagli e gli emolumenti spettantigli, compie con tale comportamento una valida rinuncia al diritto d'impugnare il licenziamento stesso, con la conseguente definitiva ed irretrattabile restrizione del rapporto di lavoro. (Conf. 718-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)