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Sez. 2, Sentenza n. 3157 del 02/10/1969 (Rv. 343125 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- IMPUGNAZIONI - INOSSERVANZA, IN APPELLO, DEL RITO SPECIALE - MANCATO INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DENUNZIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343125-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI- IMPUGNAZIONI - INOSSERVANZA, IN APPELLO, DEL RITO SPECIALE - MANCATO INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DENUNZIABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Ove, in secondo grado, la Corte d'appello abbia giudicato di una controversia individuale di lavoro in Sede ordinaria, anziche in funzione di magistratura del lavoro, non e ammissibile denuncia in Cassazione per nullita del giudizio, trattandosi di mera irregolarita. Cio anche sotto il profilo della mancata partecipazione al giudizio del PM. (V. 678-68, massima n. 331858 1201-67, massima n. 327671 383-64)*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 451, Cod. Proc. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)