Sez. 2, Sentenza n. 592 del 15/01/2015 (Rv. 634496 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Impugnazione - Provvedimento cautelare chiesto unitamente al ricorso principale - Subprocedimento incidentale - Necessità di una duplice notifica - Esclusione - Fondamento.
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Nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, avverso le deliberazioni in materia disciplinare del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, la richiesta di un provvedimento cautelare (nella specie, di sospensione della sanzione disciplinare) formulata in via preliminare nel reclamo alla Corte d'appello avverso la sentenza di condanna, dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito, sicché, avvenuta la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, il contraddittorio è pienamente attuato con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, senza necessità di ulteriore notifiche, posto che il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. cod. proc. civ., applicabile alle controversie in esame, è contrassegnato dall'omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)