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Sez. 1, Sentenza n. 565 del 12/01/2007 (Rv. 593764 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimenti in camera di consiglio di natura contenziosa - Appello in materia di divorzio - Principio del contraddittorio - Applicabilità - Limiti - Disposizioni di cui agli artt. 189 e 190 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593764-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190 (Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)